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26 Febbraio 2016

Statuto

Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica
1949 PARMA BASEBALL CLUB – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Teresa Confalonieri Casati n. 22 – PARMA (prov. PR)

Finalità e strutture

Art. 1) È costituita l’associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata:

“1949 PARMA BASEBALL CLUB – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.

Art. 2) l’Associazione ha sede legale nel Comune di PARMA.

Art. 3) I colori sociali dell’Associazione sono BIANCO/BLU NAVY.

Art. 4) l’Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell’associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

Art.5) L’Associazione ha per oggetto l’esercizio d’attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica, ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione dell’attività specifica del gioco del baseball, nonché la promozione e l’organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività agonistica in genere ad essa collegata, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Baseball e Softball e delle altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni alle quali la Società intenderà aderire.

La Società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, delle Federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza, discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva e s’impegna ad accettare fin d’ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della Società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle Società affiliate.

In particolare, la Società per sé e per i propri Soci:

1) Riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della Federazione Italiana Baseball e Softball;

2) S’impegna a pagare le quote d’affiliazione e le quote associative stabilite dalla Federazione Italiana Baseball e Softball;

3) Prende atto che condizione indispensabile per essere Socio d’essa Società è un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Per l’attuazione dell’oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la Società potrà inoltre;

a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto d’immobili da destinare ad attività sportive.

b) promuovere e pubblicizzare la propria attività e immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;

c) promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l’organizzazione di meeting e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo soli soci e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

d) gestire attrezzature e servizi per i Soci, loro congiunti e per i frequentatori ed utilizzatori, anche temporanei, delle aree attrezzate.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio.

I soci

Art. 4) Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

Art. 5) L’ammissione all’ associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Art. 6) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Art. 7) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Art. 8) La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’associazione. La morosità e l’espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso alla Società Sportiva di appartenenza e, in ultima istanza, al Collegio dei Probiviri. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 9) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’associazione.

Art. 10) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

L’assemblea

Art. 11) Gli Organi dell’associazione sono: L’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 12) L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 13) La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 14) Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto.

Art. 15) L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Art. 16) L’Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 3 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 7, elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 17). L’Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori l’Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Art. 18) Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l’elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l’assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio Direttivo e il Presidente

Art. 19) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’associazione ed è eletto, insieme al presidente, dall’Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all’atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente uno o più vice Presidenti, un segretario e un tesoriere. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell’ associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Non possono essere nominati amministratori coloro i quali si vengano a trovare in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI e della Federazione di appartenenza o siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Art. 20) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

-Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’associazione;

-Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione;

-Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’associazione;

-La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell’anno successivo;

-La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

-La fissazione delle quote sociali;

-La facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

-La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;

-La delibera sull’ammissione di nuovi soci;

– la facoltà di stabilire sedi decentrate dell’associazione sia sul territorio nazionale sia in ambito comunitario che estero secondo le norme e i principi che saranno determinati con apposito regolamento

-Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Art. 22) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’ associazione. È eletto dall’assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni 5 anni. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Art. 23) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 24) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Art. 25) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile del associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art.26) Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 27) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

Il patrimonio e l’esercizio finanziario

Art. 28) Il patrimonio del Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà del associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 29) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.

Art. 30) L’anno associativo va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e coincide con l’anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno associativo.

Lo scioglimento

Art. 31) Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’art.90 L 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni

Norme finali

Art. 32 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea dei soci in data 23 gennaio 2016.

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